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Dal Comune · Casamicciola Terme
Revisione semestrale delle liste elettorali, deposito degli atti
- Pubblicato 11 ottobre 2026
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Fonte
Comune di Casamicciola Terme - novita
l’avviso sul sito dell’ente
Si informa la cittadinanza che, nell’ambito della revisione semestrale delle liste elettorali del Comune di Casamicciola Terme, sono depositati presso gli uffici comunali, fino al 20 ottobre 2026, gli atti previsti dagli articoli 18 e 39 del D.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967. La documentazione comprende:
gli elenchi predisposti per la revisione semestrale delle liste elettorali, con il relativo verbale e la documentazione riferita ai singoli nominativi;
le liste elettorali generali;
le decisioni relative alla ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali, alla loro circoscrizione, alle sedi di voto e all’assegnazione degli elettori alle singole sezioni.
Ogni cittadino può prendere visione degli atti entro il termine indicato.
Entro il 20 ottobre 2026 è inoltre possibile presentare ricorso alla Commissione elettorale circondariale, anche tramite il Comune, contro eventuali iscrizioni, cancellazioni, mancate iscrizioni, omissioni di cancellazione o decisioni riguardanti l’assegnazione degli elettori alle sezioni. I ricorsi devono essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 20 del D.P.R. n. 223/1967.
L’avviso integrale è disponibile in allegato.
gli elenchi predisposti per la revisione semestrale delle liste elettorali, con il relativo verbale e la documentazione riferita ai singoli nominativi;
le liste elettorali generali;
le decisioni relative alla ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali, alla loro circoscrizione, alle sedi di voto e all’assegnazione degli elettori alle singole sezioni.
Ogni cittadino può prendere visione degli atti entro il termine indicato.
Entro il 20 ottobre 2026 è inoltre possibile presentare ricorso alla Commissione elettorale circondariale, anche tramite il Comune, contro eventuali iscrizioni, cancellazioni, mancate iscrizioni, omissioni di cancellazione o decisioni riguardanti l’assegnazione degli elettori alle sezioni. I ricorsi devono essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 20 del D.P.R. n. 223/1967.
L’avviso integrale è disponibile in allegato.
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